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D.P.R. 18/04/1994 n. 382

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18/04/1994 n. 382

Disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di ricerca e di concessioni di coltivazione di giacimenti minerari di interesse nazionale e di interesse locale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

-Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

-Visto l'art. 17, comma 2, della Legge 23/08/1988 n. 400;

-Vista la Legge 07/08/1990 n. 241;

-Vista la Legge 24/12/1993 n. 537, ed in particolare l'art. 2, commi 7, 8 e 9;

-Visto il Regio Decreto 29/07/1927 n. 1443;

-Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28/06/1955 n. 620;

-Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 febbraio 1994;

- Considerato che i termini per l'emissione del parere delle competenti commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati ai sensi dell'art. 2 della Legge 24/12/1993 n. 537, sono scaduti rispettivamente in data 09/04/1994 e 06/03/1994;

- Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 24/03/1994;

-Considerato di non doversi conformare al parere del Consiglio di Stato in relazione alla formulazione concernente l'art. 5, comma 1, in quanto la previsione ivi contenuta si giustifica come esigenza funzionale all'attività della conferenza di servizi;

-Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12/04/1994;

-Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Emana il seguente regolamento:

TITOLO I Generalità Capo I - Oggetto e definizioni 1 - Oggetto del regolamento.

1. Il presente regolamento disciplina i procedimenti di conferimento di permessi di ricerca e di concessioni di coltivazione di giacimenti minerari di interesse nazionale e di interesse locale. 2 - Definizioni.

1. Ai sensi dell'art. 5, comma 5, del regio decreto 29 luglio 1927 n. 1443, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955 n. 620, sono di interesse nazionale: i minerali utilizzabili per l'estrazione di metalli, metalloidi e loro composti, anche se detti minerali siano impiegati direttamente; i combustibili solidi, liquidi e gassosi, le rocce asfaltiche e bituminose; le sostanze radioattive, i vapori, i gas; sono di interesse locale tutti gli altri minerali.

2. Ai fini del presente regolamento, per «Ministero» si intende il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; per «regio decreto», il regio decreto 29 luglio 1927 n. 1443, con successive modifiche e integrazioni.

TITOLO II Permessi di ricerca Capo I - Conferimento di permessi di ricerca 3 - Presupposti.

1. Il permesso di ricerca può essere accordato a chi abbia le capacità tecniche ed economiche necessarie. 4 - Domanda.

1. La domanda di conferimento di permesso di ricerca è presentata al distretto minerario competente, che ne trasmette copia al Ministero.

2. Alla domanda vanno allegati: il piano topografico; la relazione geomineraria; il programma dei lavori. Non sono richiesti gli adempimenti in materia di comunicazione e certificazione antimafia, previsti dalla legge 31/05/1965 n. 575, così come modificata dalla legge 19/03/1990 n. 55.

3. L'ingegnere capo del distretto minerario competente, entro quindici giorni dal ricevimento della domanda, cura la pubblicazione della stessa, unitamente agli allegati di cui al comma 2, nell'albo pretorio del comune, al fine di consentire un'adeguata pubblicizzazione del progetto. La copia destinata all'affissione nell'albo pretorio viene inviata entro venti giorni al distretto minerario munita del referto di pubblicazione e delle eventuali opposizioni, ferma restando l'applicazione degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990 n. 241. 5 - Istruttoria.

1. L'ingegnere capo del distretto minerario competente, al fine di acquisire le osservazioni della provincia, della camera di commercio e del comune o dei comuni, territorialmente interessati, di cui all'art. 5, comma 2, del regio decreto, come sostituito dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955 n. 620, entro dieci giorni dal ricevimento della domanda, indice una conferenza di servizi, ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990 n. 241, da svolgersi entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda. La conferenza di servizi esamina la domanda di conferimento di permesso di ricerca, corredata degli allegati e delle eventuali opposizioni.

2. Nella conferenza di servizi di cui al comma 1 del presente articolo sono, altresì, acquisiti, ai sensi del comma 2 dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990 n. 241, gli atti di intesa, i concerti, i nulla osta e le autorizzazioni che le altre amministrazioni dello Stato e gli enti sono tenuti ad adottare, secondo le leggi statali e regionali. Qualora nella conferenza di servizi non si raggiungano determinazioni concordate, e sia previsto l'accordo o l'atto di assenso comunque denominato delle pubbliche amministrazioni intervenute, si procede secondo l'art. 14, comma 2-bis, della legge 7 agosto 1990 n. 241, così come introdotto dall'art. 2, comma 13, della legge 24 dicembre 1993 n. 537. 6

- Conferimento di permesso di ricerca di giacimenti minerari di interesse locale.

1. Per i giacimenti minerari di interesse locale, l'ingegnere capo del distretto minerario competente, entro dieci giorni dall'acquisizione delle determinazioni della conferenza di servizi, emana il decreto con il quale conferisce o nega il permesso di ricerca di giacimenti minerari di interesse locale. 7 - Conferimento di permesso di ricerca di giacimenti minerari di interesse nazionale.

1. Per i giacimenti minerari di interesse nazionale, l'ingegnere capo del distretto minerario provvede, entro dieci giorni dall'acquisizione delle determinazioni della conferenza di servizi, all'invio di una relazione al Ministero. ;

2. Il Ministero, entro trenta giorni dal ricevimento della relazione, emana il decreto con cui conferisce o nega il permesso di ricerca di giacimenti minerari di interesse nazionale. 8 - Termini dei procedimenti.

1. Il procedimento di conferimento di permesso di ricerca di giacimenti minerari di interesse locale si conclude entro il termine massimo di centotrenta giorni, dalla data di presentazione della domanda.

2. Il procedimento di conferimento di permesso di ricerca di giacimenti minerari di interesse nazionale si conclude entro il termine massimo di centosessanta giorni, dalla data di presentazione della domanda.

3. Il Ministro dell'industria, entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, provvede alla rettifica del decreto ministeriale 26 marzo 1993 n. 329, di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241, indicando il termine dei due commi precedenti. Capo II - Procedimenti connessi al conferimento di permessi di ricerca 9

- Proroga; ampliamento o riduzione volontaria dell'area; trasferimento; decadenza; rinuncia.

1. La domanda di proroga del permesso di ricerca; la domanda di estensione o riduzione volontaria dell'area del permesso; la domanda di trasferimento del permesso, devono essere presentate all'ingegnere capo del distretto minerario competente. L'ingegnere capo convoca, nei casi di particolare rilevanza, la conferenza di servizi, di cui all'art. 5 del presente regolamento.

2. Per i giacimenti minerari di interesse locale, l'ingegnere capo provvede con decreto in ordine all'autorizzazione di proroga, di estensione o riduzione volontaria dell'area, di trasferimento, entro il termine massimo di ottanta giorni, dalla data di presentazione della domanda.

3. Per i giacimenti minerari di interesse nazionale, l'ingegnere capo provvede, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, all'invio di una relazione al Ministero. Il Ministero provvede con decreto in ordine all'autorizzazione di proroga, di estensione o riduzione volontaria dell'area, di trasferimento, entro il termine massimo di centodieci giorni, dalla data di presentazione della domanda.

4. La decadenza del titolare del permesso di ricerca è pronunciata, previa convocazione, nei casi di particolare rilevanza, da parte dell'ingegnere capo del distretto minerario competente, della conferenza di servizi, di cui all'art. 5 del presente regolamento. Si provvede, a seguito della contestazione di motivi di decadenza e prefissione di un congruo termine per le deduzioni del titolare, con decreto dell'ingegnere capo del distretto minerario competente, per i giacimenti minerari di interesse locale, e con decreto del Ministro, per i giacimenti minerari di interesse nazionale, rispettivamente entro sessanta e ottanta giorni dall'inizio di ufficio del procedimento.

5. L'ingegnere capo, per i giacimenti minerari di interesse locale, o il Ministero, per i giacimenti minerari di interesse nazionale, provvede con decreto all'accettazione della rinuncia, rispettivamente entro quaranta e cinquanta giorni dalla richiesta motivata del titolare del permesso.

TITOLO III Concessioni di coltivazione Capo I - Conferimento di concessioni di coltivazione 10 - Presupposti.

1. Possono formare oggetto di concessione i giacimenti minerari dei quali l'amministrazione abbia riconosciuto la esistenza e la coltivabilità.

2. La concessione di un giacimento può essere rilasciata a chi abbia l'idoneità tecnica ed economica a condurre l'impresa. 11 - Domanda.

1. La domanda di conferimento di concessione di coltivazione deve essere presentata al distretto minerario competente, che ne trasmette copia al Ministero e ne cura l'istruttoria.

2. Alla domanda vanno allegati: il piano topografico; la relazione geomineraria; il programma dei lavori. Non sono richiesti gli adempimenti in materia di comunicazione e certificazione antimafia, previsti dalla legge 31 maggio 1965 n. 575, così come modificata dalla legge 19 marzo 1990 n. 55.

3. L'ingegnere capo del distretto minerario competente, entro quindici giorni dal ricevimento della domanda, cura la pubblicazione della stessa, unitamente agli allegati di cui al comma 2 del presente articolo, nell'albo pretorio del comune e, a cura dell'interessato, nel foglio degli annunzi legali della provincia, al fine di consentire un'adeguata pubblicizzazione del progetto. La copia destinata all'affissione nell'albo pretorio viene inviata entro venti giorni al distretto minerario munita del referto di pubblicazione e delle eventuali opposizioni, ferma restando l'applicazione degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990 n. 241. 12 - Istruttoria.

1. L'ingegnere capo del distretto minerario competente, al fine di acquisire le osservazioni della provincia, della camera di commercio e del comune o dei comuni, territorialmente interessati, di cui all'art. 5, comma 2, del regio decreto, come sostituito dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955 n. 620, entro dieci giorni dal ricevimento della domanda, indice una conferenza di servizi, ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990 n. 241, da svolgersi entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda. La conferenza di servizi esamina la domanda di conferimento di permesso di ricerca, corredata degli allegati e delle eventuali opposizioni.

2. Nella conferenza di servizi di cui al comma 1 del presente articolo sono, altresì, acquisiti, ai sensi del comma 2 dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990 n. 241, gli atti di intesa, i concerti, i nulla osta e le autorizzazioni che le altre amministrazioni dello Stato e gli enti sono tenuti ad adottare, secondo le leggi statali e regionali.

3. Qualora nella conferenza di servizi non si raggiungano determinazioni concordate, e sia previsto l'accordo o l'atto di assenso comunque denominato delle pubbliche amministrazioni intervenute, si procede secondo l'art. 14, comma 2-bis, della legge 7 agosto 1990 n. 241. 13 - Conferimento di concessione di coltivazione di giacimenti minerari di interesse locale.

1. Per i giacimenti minerari di interesse locale, l'ingegnere capo del distretto minerario competente, entro dieci giorni dall'acquisizione delle determinazioni della conferenza di servizi, emana il decreto con cui conferisce o nega la concessione di coltivazione di giacimenti minerari di interesse locale. 15 - Termini dei procedimenti.

 

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